Art. 7.

      1. Al testo unico, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1 dell'articolo 26 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione delle piante di cui al medesimo articolo 14, comma 1, lettera a), numero 6)»;

          b) al comma 1 dell'articolo 31, al comma 1 dell'articolo 34, al comma 1 dell'articolo 35, al comma 1 dell'articolo 36, nonché ai commi 1 e 2 dell'articolo 73 e al comma 1 dell'articolo 79, dopo le parole: «articolo 14,» sono inserite le seguenti: «ad esclusione delle sostanze di cui al medesimo articolo 14, comma 1, lettera a), numero 6),»;

          c) all'articolo 38:

              1) al comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 14» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione delle sostanze di cui al medesimo articolo 14, comma 1, lettera a), numero 6),»;

              2) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione delle sostanze di cui al medesimo articolo 14, comma 1, lettera a), numero 6)»;

          d) alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 41, dopo le parole: «articolo 14» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione delle sostanze di cui al medesimo articolo 14, comma 1, lettera a), numero 6),»;

 

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          e) al comma 9 dell'articolo 50 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione delle sostanze di cui al medesimo articolo 14, comma 1, lettera a), numero 6)»;

          f) all'articolo 54:

              1) ai commi 1 e 2, dopo le parole: «articolo 14» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione delle sostanze di cui al medesimo articolo 14, comma 1, lettera a), numero 6),»

              2) al comma 3, le parole: «per la resina di canape» e le parole: «per la canapa indiana,» sono soppresse;

          g) all'articolo 60:

              1) al comma 1, dopo le parole: «articolo 14» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione delle sostanze di cui al medesimo articolo 14, comma 1, lettera a), numero 6)»;

              2) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione delle sostanze di cui al medesimo articolo 14, comma 1, lettera a), numero 6)»;

          h) al comma 1 dell'articolo 61 nonché al comma 1 dell'articolo 65, dopo le parole: «articolo 14» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione delle sostanze di cui al medesimo articolo 14, comma 1, lettera a), numero 6)»;

          i) al comma 1 dell'articolo 62, al comma 1 dell'articolo 63 e al comma 1 dell'articolo 66, dopo le parole: «articolo 14» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione delle sostanze di cui al medesimo articolo 14, comma 1, lettera a), numero 6),»;

          l) al comma 1 dell'articolo 123 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione delle sostanze di cui al medesimo articolo 14, comma 1, lettera a), numero 6)».